Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, VISTA la segnalazione pervenuta a questo Comando circa la presenza di n° 1 (UNO) presunto ordigno bellico in località Tre Fontane (Comune di Campobello di Mazara) su un fondale di 2 metri in posizione: Lat.: 37°34’05”N Long.: 012°43’ 26”E;
CONSIDERATO che in tale località, in passato, sono stati già individuati diversi ordigni bellici e, pertanto, verificata l’attendibilità della segnalazione;
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della balneazione in attesa dell’intervento di rimozione/distruzione dei presunti ordigni bellici in parola da parte del Nucleo artificieri specializzato in operazioni di bonifica, inviato dalla Prefettura di Trapani;
VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del C. N. e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.
RENDE NOTO che nelle acque antistanti località Tre Fontane del Comune di Campobello di Mazara, in posizione: Lat.: 37°34’05”N e Long. 012°43’26”E, è stata segnalata la presenza di n° 1 (uno) presunto ordigno bellico.
ORDINA:
Art. 1 Con decorrenza immediata e fino alla rimozione del predetto presunto ordigno, al fine di prevenire potenziali pericoli e garantire la pubblica incolumità, nella zona in questione è vietato l’accesso da parte di personale diverso da quello appartenente alle Forze di Polizia. Sono, altresì, vietati il transito, la sosta, l’ancoraggio, la pesca (anche subacquea) e l’esercizio di qualsiasi altro tipo di attività, in particolare la balneazione, per un raggio di 250 metri dal punto sopra meglio specificato. E’ fatto obbligo al Comune di Campobello di Mazara di provvedere all’installazione ed al mantenimento di cartelli monitori ed idonee misure interdittive fisiche, per quanto possibile atte ad impedire l’accesso all’area demaniale marittima in questione, al fine di garantire la sicurezza e tutela della pubblica incolumità sino ad avvenuta rimozione/distruzione dei citati presunti ordigni.
Art. 2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza, che entra in vigore con decorrenza immediata, saranno perseguiti a termine di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone, animali o cose derivanti dal loro illecito operato, manlevando l’Autorità Marittima da ogni responsabilità. La presente Ordinanza è pubblicata dalla data odierna all’albo della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ed inclusa alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo, nonché l’opportuna diffusone tramite gli organi di informazione.
NOTA STAMPA
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA MAZARA DEL VALLO